Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 10 giu 1948
Nel caso che all'ufficiale giudiziario spetti per percentuale sui crediti recuperati dall'Erario una somma superiore a L. 30.000 al bimestre, il cancelliere trasmette l'eccedenza al cancelliere capo della Corte d'appello. Questi ripartisce il totale delle somme pervenute ai sensi del comma precedente in quote uguali fra tutti gli ufficiali giudiziari del distretto in effettivo servizio il giorno 15 del mese in cui è effettuata la ripartizione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-09;522#art-3