Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 10 giu 1948
A decorrere dal 1 giugno 1947 le somme indicate nell' del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 176, ai fini del versamento all'Erario del 50% e del 70% dei proventi riscossi dagli ufficiali giudiziari, aumentate ai sensi dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 380, sono ulteriormente aumentate del trenta per cento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-09;522#art-2