Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 30 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948: Articolo unico. La proroga della sospensione della riscossione del diritto di licenza, dovuto sul carbon fossile e sul carbone coke (voci della tariffa doganale 564 et 564-bis) all'atto della loro importazione nel territorio dello Stato, accordata col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 novembre 1947, n. 1590, è ulteriormente consentita dal 1 febbraio 1948 fino al 30 giugno 1948. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 9 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA - EINAUDI - DEL VECCHIO - TREMELLONI - MERZAGORA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato Corte dei conti, addì 7 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 44. - FRASCA
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