Art. 7
7 / 12In vigore dal 5 mag 1948
I posti che ai sensi del precedente , risulteranno disponibili nei gradi iniziali dei ruoli di gruppo C dell'Amministrazione dei lavori pubblici, saranno conferiti mediante concorsi per titoli ai quali possono essere ammessi:
a) gli impiegati non di ruolo, in servizio presso gli Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici, il cui rapporto di impiego sia regolato dalle norme del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, che siano stati assunti in base a disposizione ministeriale, abbiano i requisiti prescritti per l'ammissione nei ruoli stessi e prestino servizio da almeno un anno alla data del bando di concorso;
b) il personale salariato, il cui rapporto con la Amministrazione dei lavori pubblici sia disciplinato dalle norme del testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, che sia in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione nei ruoli stessi e presti da almeno due anni alla data del bando di concorso mansioni impiegatizie proprie del ruolo cui aspira;
c) gli impiegati non di ruolo, in servizio presso gli Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici, che nell'attuazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, furono mantenuti in servizio ai sensi dell', quarto, comma, del decreto medesimo ed assegnati alla categoria 3ª del personale avventizio;
d) il personale dipendente dal Ministero dell'Africa italiana in servizio presso gli Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici, che abbia i requisiti prescritti per l'assunzione ai singoli ruoli cui aspira.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-09;282#art-7