Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 5 mag 1948
La metà dei posti che, ai sensi del precedente , risulteranno disponibili nei gradi iniziali dei ruoli dei gruppi A e B dell'Amministrazione dei lavori pubblici saranno conferiti mediante appositi concorsi per titoli ed esami ai quali possono essere ammessi: a) gli impiegati appartenenti ad altri ruoli della Amministrazione dei lavori pubblici che abbiano i titoli di studio prescritti e che inoltre disimpegnino, da almeno quattro anni alla data del bando di concorso, le funzioni proprie del ruolo cui aspirano o pure abbiano partecipato a concorsi per l'ammissione al ruolo stesso conseguendo l'idoneità; b) gli impiegati non di ruolo, dell'Amministrazione dei lavori pubblici, il cui rapporto di impiego sia regolato dalle norme del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, che, assunti in base a disposizione ministeriale, siano in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione al ruolo cui aspirano e abbiano partecipato a concorsi per l'ammissione nel ruolo stesso conseguendo l'idoneità; c) gli impiegati non di ruolo, attualmente in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici, il cui rapporto di impiego sia regolato dalle norme del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e che, assunti in base a disposizione ministeriale, siano in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione nel ruolo cui aspirano e prestino ininterrotto lodevole servizio con funzioni proprie del ruolo medesimo da data anteriori al 10 giugno 1940; d) gli impiegati non di ruolo dell'Amministrazione dei lavori pubblici, combattenti, invalidi di guerra e categorie-equiparate, che posseggano i rimanenti requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni e prestino lodevole ininterrotto servizio, con funzioni proprie del ruolo cui aspirano, da almeno due anni alla data del bando di concorso.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-09;282#art-4