Art. 7
7 / 7In vigore dal 9 giu 1948
Il ricorso contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali pronunciato in merito ai quadri delle categorie e classi ed ai prospetti delle tariffe anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto deve essere presentato alla Commissione censuaria, centrale entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 8 aprile 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1948
Atti del Governo registro n. 20, foglio n. 115. - FRASCA
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