Art. 6
6 / 7In vigore dal 9 giu 1948
L' del regio decreto-legge 13 marzo 1944, n. 88, che sostituisce l'art. 25 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, è così modificato:
"Le Commissioni provinciali hanno sede in ciascun capoluogo di provincia e sono composte di un presidente, di un vice-presidente, e di otto membri effettivi e quattro supplenti. Essi sono nominati dal Ministro per le finanze esclusivamente tra i cittadini contribuenti alle imposte dirette che abbiano residenza nella provincia, I membri effettivi e supplenti sono scelti per metà fra i magistrati dell'ordine giudiziario e funzionari dello Stato in attività, di servizio o a riposo, fra i quali deve essere compreso, quale membro effettivo, un funzionario degli Uffici tecnici erariali. Per l'altra metà la scelta avverrà su designazione di un numero triplo dei membri da nominarsi, fatta dal Prefetto della, provincia. Questi designerà sei membri effettivi e tre supplenti in relazione alla entità degli interessi dell'attività produttiva operanti nella provincia, ed altri sei membri effettivi e tre supplenti tra i tecnici ed esperti in materia di affitti e di valutazione di immobili".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;514#art-6