Accordo
Art. 4
4 / 63In vigore dal 7 mag 1948
I Governi della Repubblica Argentina e della Repubblica italiana adotteranno le misure e le disposizioni necessarie per garantire, nello spirito delle disposizioni e dei trattati vigenti in materia, il rispetto delle denominazioni di origine e qualità che corrispondano a prodotti esclusivi di uno dei due paesi, reprimendo con l'applicazione di sanzioni adeguate la circolazione e la vendita di quelli prodotti nel loro stesso territorio ed in terzi paesi con false denominazioni di origine, qualità o tipo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;385#art-a-4