Art. 9
9 / 13In vigore dal 18 apr 1948
Nei modi previsti dall' ed in base ai contingenti numerici che saranno approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro, viene ripartito fra i Servizi della Presidenza del Consiglio ed il Commissariato per il turismo, il personale non di ruolo dipendente dal soppresso Sottosegretariato di Stato per la stampa, lo spettacolo ed il turismo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Detti contingenti saranno ripartiti nella misura di tre quarti ai Servizi ed un quarto al Commissariato per il turismo.
Il trasferimento non costituisce interruzione del rapporto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;274#art-9