Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 18 apr 1948
Il personale dei ruoli soppressi ai sensi dell' e che non sia trasferito ad altre Amministrazioni a norma dell', sarà inquadrato nei ruoli istituiti col presente provvedimento, tenute presenti le disposizioni di cui agli articoli successivi. L'inquadramento è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta di una speciale Commissione presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e composta del commissario per il turismo, del direttore generale per il turismo e del direttore generale per lo spettacolo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;274#art-6