Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 18 apr 1948
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro interessato, può essere disposta la riammissione nell'Amministrazione di provenienza degli impiegati nominati a posti di ruolo del soppresso Ministero della cultura popolare in applicazione del regio decreto-legge 11 gennaio 1937, n. 3, qualora essi ne facciano domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il personale trasferito ai sensi del comma precedente, è collocato nel ruolo di origine anche in soprannumero, con il grado e l'anzianità di grado conseguiti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;274#art-5