Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 18 apr 1948
All'Amministrazione del personale di cui all'annessa tabella A ed agli affari generali pertinenti ai Servizi indicati nell' provvede un ufficio cui è preposto un funzionario di grado 6°. Parimenti per l'Amministrazione del personale del Commissariato del turismo provvede un ufficio cui è preposto un funzionario di grado 6°.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;274#art-10