Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 1 mag 1948
Sono istituiti ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole elementari e delle scuole e degli istituti d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica, e di avviamento professionale. Con successive norme saranno stabilite le condizioni e le modalità per il collocamento del personale insegnante nei predetti ruoli speciali transitori.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-07;262#art-7