Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 1 mag 1948
Gli impiegati collocati nei ruoli speciali, i quali abbiano compiuto in questi ruoli il prescritto periodo di servizio, sono ammessi a partecipare rispettivamente agli esami di concorso e di idoneità per le promozioni ai gradi ottavo di gruppo A e nono di gruppo B ed agli esami di concorso per la promozione al grado undecimo di gruppo C nei ruoli corrispondenti, ove esistano.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-07;262#art-5