Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 13 lug 1949
Ai dipendenti civili non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, i quali rassegnino le dimissioni dal rapporto d'impiego o di lavoro entro un anno dallo data del presente decreto, è corrisposta una indennità commisurata ad una mensilità del trattamento, spettante alla data di cessazione dal servizio, a titolo di retribuzione o paga e di indennità di carovita, comprese le eventuali quote complementari, per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi. Ai dipendenti stessi spetta, altresì, il rateo della tredicesima mensilità maturato alla data di cessazione dal servizio. La indennità suddetta non spetta ai dipendenti non di ruolo che ottengano la nomina in ruolo, anche posteriormente alle dimissioni, entro sei mesi dalla presentazione di queste. In tal caso la indennità deve essere recuperata se già corrisposta.

Note all'articolo

  • La L. 12 luglio 1949, n. 386 ha disposto (con l'art. 1) che "Le disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sono richiamate in vigore a partire dal 7 aprile 1949 e fino al 31 dicembre 1949".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-07;262#art-11