Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 27 mag 1948
Il mutuo di cui al precedente , è concesso, al tasso di interesse dell'1,50 per cento annuo, con decreto del Ministro per il tesoro. Esso ha la durata massima di anni dieci e viene estinto in cinque annualità eguali negli ultimi cinque anni del decennio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-06;521#art-7