Art. 2
2 / 2In vigore dal 3 giu 1948
I provvedimenti derivanti dall'applicazione del presente decreto avranno effetto retroattivo ai soli effetti giuridici, mentre agli effetti economici decorreranno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 6 aprile 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - TUPINI - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 92. - FRASCA
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-06;475#art-2