Art. 1
1 / 2In vigore dal 3 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948;
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Con effetto dal 1 novembre 1942, è istituita nelle piante organiche del personale di manovalanza delle nuove costruzioni ferroviarie, risultanti dall'allegato n. 1 al decreto luogotenenziale 9 novembre 1945, numero 778, la qualifica di capo squadra manovali con n. 5 posti di organico.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-06;475#art-1