Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 2 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad essa apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948; . Al personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto si dimetterà volontariamente dall'impiego, saranno corrisposte indennità previste dalle vigenti norme di legge per la risoluzione del rapporto d'impiego, salvo in ogni caso il trattamento più favorevole stabilito all'atto dell'assunzione, e tre mensilità dell'intera retribuzione goduta all'atto delle dimissioni stesse.
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