Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 5 giu 1948
Per la liquidazione degli onorari spettanti ai professionisti laureati, professori di chimica e di altre scienze, architetti, ingegneri e notai si applicano le disposizioni del precedente .
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-02;582#art-4