Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 5 giu 1948
La misura degli onorari e dei diritti di vacazione spettanti, a norma dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 1 novembre 1946, n. 468, al consulenti tecnici, interpreti e traduttori, per le operazioni ordinate in materia civile dall'autorità giudiziaria, è raddoppiata.
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