Art. 1
1 / 1In vigore dal 18 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportato dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 6 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero, per le finanze e per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:
Articolo unico.
Il termine previsto dal secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 maggio 1947, n. 623, per l'ultimazione degli atti relativi alla liquidazione del Comitato italiano Petroli è prorogato al 30 giugno 1948.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 2 aprile 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - TREMELLONI - MERZAGORA - PELLA - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 182. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-02;574#art-1