Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 29 mag 1948
La nomina ad ispettore generale delle telecomunicazioni è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, ad un funzionario tecnico di grado 5° del personale dei ruoli delle aziende autonome dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, senza che ciò importi alcuna modifica degli organici del personale.
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