Art. 2
2 / 4In vigore dal 8 mag 1948
La misura dell'integrazione e del contributo di cui all'articolo precedente è determinata con decreto del Ministro per l'industria e il commercio di concerto col Ministro per il tesoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-02;380#art-2