Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 8 mag 1948
La misura dell'integrazione e del contributo di cui all'articolo precedente è determinata con decreto del Ministro per l'industria e il commercio di concerto col Ministro per il tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-02;380#art-2