Art. 1
1 / 4In vigore dal 8 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948;
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A decorrere dal 1 marzo 1948, sino al 30 giugno 1948, è concessa agli esercenti di aziende minerarie una integrazione di prezzo per ogni tonnellata venduta e consegnata di antraciti, ligniti picee, xiloidi e torbose ed in genere di combustibili fossili ad eccezione delle torbe e del carbone sulcis prodotto dalla Società Carbonifera Sarda.
A decorrere dalla stessa data è concesso un contributo per ogni tonnellata dei combustibili indicati nel comma precedente, consumata da stabilimenti industriali appartenenti agli stessi esercenti o ad imprenditori con essi consociati, con esclusione dei combustibili impiegati per i consumi interni della miniera.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-02;380#art-1