Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 5 gen 1949
I creditori degli enti posti in liquidazione i quali siano rimasti totalmente o parzialmente insoddisfatti nella liquidazione dell'ente rispettivo, concorrono proporzionalmente per il residuo nella liquidazione dell'eventuale saldo attivo degli altri enti. Restano fermi gli obblighi di versamento dei contributi non riscossi e dovuti in base ai decreti e alle circolari per il servizio dell'Ufficio nazionale dei metalli non ferrosi e dell'Ufficio industriale dei metalli non ferrosi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-02;1428#art-8