Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 5 gen 1949
Per ciascuno degli enti posti in liquidazione è nominato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero, un Comitato di sorveglianza composto di due rappresentanti dei creditori, di un rappresentante del Ministero del tesoro, di un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, e di on rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio, che lo presiede.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-02;1428#art-7