Art. 5
5 / 10In vigore dal 5 gen 1949
La liquidazione è regolata dalle disposizioni del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla liquidazione coatta amministrativa in quanto applicabili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-02;1428#art-5