Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 5 gen 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1940, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948: . È confermata la messa in liquidazione dell'Ufficio metalli nazionali creato con regio decreto-legge 28 aprile 1938, n. 780, già posto in liquidazione con il decreto interministeriale della sedicente Repubblica sociale italiana del 1 agosto 1944, n. 870. È disposta la liquidazione dei patrimoni delle amministrazioni denominate Ufficio nazionale dei metalli non ferrosi, e Ufficio industriale dei metalli non ferrosi, create, rispettivamente, con i decreti del Ministro per l'economia corporativa della sedicente Repubblica sociale italiana del 29 febbraio 1944 e del 1 novembre 1944 e posti in liquidazione rispettivamente con i decreti interministeriali del governo della sedicente Repubblica sociale italiana del 1 novembre 1944 e del 1 marzo 1945, ferma restando l'inefficacia dei predetti decreti di istituzione e di liquidazione.
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