Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 11 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA Il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio del Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948: . L' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 403, è così modificato: Ai giudici popolari per ogni giorno in cui esercitano le loro funzioni è dovuta una indennità di L. 1000, la quale è ridotta alla metà per gli impiegati dello Stato, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti pubblici. Tale indennità non e soggetta alla riduzione del 12%, stabilita dal regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561. Ai giudici popolari che prestano servizio fuori della loro residenza spettano, inoltre, le indennità di soggiorno ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i giudici di grado 6°. Le stesse indennità sono dovute anche al giudice popolare citato e poi licenziato, purchè sia comparso in tempo utile per prestare servizio.
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