Art. 1
1 / 4In vigore dal 6 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il commercio con l'estero, per l'industria e il commercio, e per l'agricoltura e le foreste;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:
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Alle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-01;374#art-1