Art. 8
8 / 14In vigore dal 30 apr 1948
I posti che, in applicazione del presente decreto, risulteranno disponibili nel grado iniziale dei vari ruoli del personale provinciale dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette, saranno conferiti mediante concorsi per esami, ai quali potranno prendere parte, osservate le modalità prescritte dalle disposizioni in vigore, i dipendenti del Ministero delle finanze, di ruolo e non di ruolo, forniti di titolo di studio e degli altri requisiti prescritti.
Ai concorsi predetti può partecipare anche il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni statali che sia fornito dei requisiti prescritti e si trovi nelle condizioni previste dalle disposizioni vigenti. Il personale medesimo può conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti che saranno messi a concorso.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-01;349#art-8