Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 30 apr 1948
I posti disponibili, alla prima attuazione del presente decreto, nei gradi indicati nel primo comma dell' del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e successive estensioni, saranno conferiti col criterio del merito comparativo. I limiti di anzianità richiesti per le promozioni da effettuarsi per merito comparativo, comprese quelle di cui al comma precedente, sono ridotti di un anno e sei mesi, limitatamente ai posti disponibili alla data di attuazione del presente decreto. La riduzioni di anzianità di cui al precedente comma non si applica al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni.
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