Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 30 apr 1948
Gli esami di concorso per merito distinto per la promozione al grado 9° del personale di gruppo B delle Imposte di fabbricazione, nonché gli esami di idoneità per la promozione al grado stesso, sono rispettivamente svolti, con l'osservanza delle disposizioni generali per l'avanzamento al grado 9° di gruppo B, in base a programmi che conterranno una parte generale comune per tutti i candidati ed una parte specifica per ciascuna specializzazione dei servizi. La graduatoria del concorso di merito distinto e quella dell'esame di idoneità sono rispettivamente formare in base alla votazione complessiva riportata da ciascun candidato. Le stesse norme valgono per gli esami di promozione al grado 11° del ruolo di gruppo C del personale delle imposte di fabbricazione previsti dal successivo .
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-01;349#art-5