Art. 4
4 / 14In vigore dal 30 apr 1948
L'assunzione al grado iniziale del ruolo di gruppo B del personale delle Imposte di fabbricazione, di cui alla tabella C allegata al presente decreto, è effettuata con l'osservanza delle disposizioni generali per il reclutamento del personale di ruolo in servizio dello Stato, mediante pubblici concorsi per esami, con distinti programmi in relazione alla specializzazione dei servizi.
Il Ministro per le finanze ha facoltà di stabilire di volta in volta, in base alle vacanze del ruolo, il numero dei posti da mettere a concorso rispettivamente per ciascuna specializzazione.
I relativi concorsi verranno indetti contemporaneamente ed i vincitori di ogni concorso saranno nominati volontari con la stessa anzianità e prenderanno posto in ruolo secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno di essi.
Le stesse norme valgono per il reclutamento al grado iniziale del ruolo di gruppo C del personale delle Imposte di fabbricazione di cui alla stessa tabella C.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-01;349#art-4