Art. 3
3 / 14In vigore dal 30 apr 1948
Nella prima attuazione del presente decreto il personale dei ruoli dei gruppi B e C delle Dogane, addetto in modo continuativo ai servizi delle Imposte di fabbricazione, potrà, a sua domanda, ed a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione, essere trasferito nei corrispondenti ruoli dei gruppi B e C delle Imposte di fabbricazione di cui alla tabella C del presente decreto.
Il personale dei gruppi B e C delle Dogane, come sopra trasferito, sarà intercalato con quello dei gruppi B e C delle Imposte di fabbricazione di cui al secondo comma del precedente articolo, in base al grado rivestito e secondo l'ordine di anzianità posseduta nel grado medesimo.
All'atto del trasferimento sarà assegnata la specializzazione del servizio al quale il personale verrà addetto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-01;349#art-3