Art. 14

Art. 14

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In vigore dal 30 apr 1948
Con decreto del Ministro per il tesoro saranno disposte le variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 1 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 196. - FRASCA
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