Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 26 ott 1950
Le imposte di registro e di trascrizione sugli atti previsti dall' del regio decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266, sostituito dall'articolo unico del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 112, sono stabilite nella misura fissa di L. 100 per ogni atto e per ogni trascrizione. Le normali imposte di registro e di trascrizione sono ridotte a metà a decorrere dalla entrata in vigore dei presente decreto e fino al 31 dicembre 1951 per il primo trasferimento di stabilimenti siti nel perimetro della zona industriale, semprechè concorrano le seguenti condizioni: 1) che detti stabilimenti siano inattivi almeno da, due anni e tale circostanza risulti da dichiarazione dei contraenti contestuale all'atto, comprovata dal certificato del competente Ufficio tecnico erariale; 2) che gli acquirenti s'impegnino, pure contestualmente, a riattivare detti stabilimenti entro il termine, di sei mesi dalla data del trasferimento ed a mantenerli in attività per almeno tre anni da quella della riattivazione. Se alcuna delle condizioni di cui al n. 2) non venga osservata, l'amministrazione finanziaria ha diritto di percepire le imposte nella misura normale ed una sopratassa pari alle imposte stesse. Ai contratti di appalto stipulati entro il 31 dicembre 1951 per lavori di costruzione, riparazione, ampliamento e trasformazione di stabilimenti compresi nel perimetro della zona industriale si applica l'imposta di registro nella misura fissa di L. 100. Restano in ogni caso salvi gli emolumenti ai conservatori di registri immobiliari e i diritti e compensi spettanti agli uffici immobiliari stessi e agli uffici del registro.

Note all'articolo

  • La L. 21 luglio 1950, n. 818 ha disposto (con l'art. 4) che "Il termine di due anni previsto dall'art. 7, secondo comma, n. 1 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, e' determinato in mesi sei anteriori all'entrata in vigore della presente legge."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-31;242#art-7