Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 13 apr 1948
L'agevolazione tributaria disposta con l' del regio decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266, ha effetto fino al 31 luglio 1956. Ferma la disposizione del secondo comma dell' del decreto legislativo luogotenenziale 3 aprile 1947, n. 372, per gli stabilimenti attualmente stabiliti nella zona, che siano ampliati o trasformati entro il 31 dicembre 1956, non sarà apportato aumento per un decennio, in considerazione di tali ampliamenti o trasformazioni, agli accertamenti stabiliti per l'imposta di ricchezza mobile.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-31;242#art-6