Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 13 apr 1948
Gli del regio decreto-legge 24 luglio 1938, e l' del decreto legislativo luogotenenziale 3 aprile 1947, n. 372, sono abrogati. Le disposizioni degli a 4 del presente decreto si osservano anche per le espropriazioni per le quali il consorzio abbia fatto istanza ai sensi dell' del predetto decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, e alle occupazioni previste nel secondo comma dello stesso . Le occupazioni possono essere completate anche oltre i termini indicati nel citato articolo del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, salva l'osservanza della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni di pubblica utilità.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-31;242#art-5