Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 12 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste ic disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948; . Il Ministro per i trasporti è autorizzato a far luogo, d'intesa col Ministro per il tesoro, alla concessione delle opere di ripristino e di completamento del tronco ferroviario demaniale da Umbertide a Sansepolcro. Il corrispettivo di concessione, in capitale non differito, e le altre condizioni ed obblighi di concessione saranno determinati dal Ministro per i trasporti, d'intesa con il Ministro per il tesoro, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. La convenzione con la società concessionaria sarà approvata e resa esecutiva, sentito il parere del Consiglio di Stato, dai Ministri predetti, nonché dal Ministro per le finanze ove comporti esoneri ed agevolazioni tributarie.
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