Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 25 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma, primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948: Articolo unico. Per l'esercizio finanziario 1947-48 è concesso alla Società geografica italiana un contributo straordinario di L. 2.000.000. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per il corrente esercizio, le occorrenti variazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 27 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GONELLA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 219. - FRASCA
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