Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 8 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportato dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo-luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla, proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948: . È elevata a lire 15.000.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1947-48, la somma di lire 2.000.000 autorizzata dal primo comma dell'art. 286 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, per incoraggiamenti a ricerche di carattere scientifico e per contribuire, anche in concorso con enti e privati, al miglior assetto scientifico e didattico delle università e istituti superiori e dei rispettivi istituti scientifici.
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