Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 22 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545; Visto l'art. 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'interno; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 16 marzo 1948: . È autorizzata l'assegnazione a favore della Valle d'Aosta, per l'anno 1947, di un contributo speciale di lire duecentoventicinque milioni per l'esecuzione di opere pubbliche di carattere straordinario.
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