Art. 1
1 / 1In vigore dal 21 ago 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XY della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:
Articolo unico.
Al termine stabilito dall'art. 10 del decreto, legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 maggio 1947, n. 517, è sostituito quello del 900 giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 26 marzo 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 102. - FRASCA
Note all'articolo
- La L. 29 luglio 1949, n. 468 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine previsto dal decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 306, e' riaperto e stabilito sino al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-26;306#art-1