Art. 3
3 / 3In vigore dal 2 mag 1948
Nei bilanci dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, del Fondo di Massa del Corpo della guardia di finanza, dell'Amministrazione del Fondo per il Culto, del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, dei patrimoni riuniti ex economali, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e del l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1947-48, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella C, firmata dal Ministro per il tesoro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 26 marzo 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - DEL VECCHIO - EINAUDI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 106. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-26;278#art-3