Art. 9
9 / 29In vigore dal 1 mag 1948
L'art. 214 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente "La circolazione sulle strade pubbliche o soggette al pubblico transito dei carri, vetture ed altri veicoli a trazione animale e assoggettata ad una tassa annuale obbligatoria a favore delle Province, dei Comuni e dei consorzi degli utenti costituiti a norma del decreto luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446, nella misura stabilita dalla seguente tariffa:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Per i carri e le macchine agricole che non siano esenti ai sensi
dell'art. 220; lettera g) del presente testo unico, la tassa è ridotta del cinquanta per cento".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-26;261#art-9