Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 1 mag 1948
Il primo comma dell'art. 126 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente: "L'imposta è ragguagliata ad un'aliquota percentuale sul valore medio di ciascuna specie di bestiame, che è determinato di anno in anno dalla Commissione provinciale di cui al precedente ".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-26;261#art-8