Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 1 mag 1948
L'art. 100 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, con le successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "I Comuni possono imporre i seguenti diritti accessori nelle misure sotto indicate: 1) diritto di statistica: lire dieci per ciascuna bolletta; 2) diritti di assistenza ad operazioni eseguite a domicilio, a richiesta, e nell'interesse esclusivo dei contribuenti: lire sessanta per ogni ora e per ogni impiegato od agente; 3) diritti di magazzinaggio; a) per le merci depositate nei magazzini di proprietà dell'Amministrazione: per ciascun collo lire dieci al giorno per ogni cento chilogrammi o frazione; b) per le merci depositate nei magazzini di proprietà privata: per ogni apertura di deposito e per operazioni di immissione o di estrazione entro la prima ora lire cinquanta; per le ore successive lire trenta per ogni ora o frazione di ora. L'importo dei diritti di statistica di cui al n. 1) è devoluto al Comune, nella misura del novanta per cento, anche nel caso di gestione appaltata, previa deduzione, a favore dell'appaltatore, dell'aggio del dieci per cento. La restante quota del dieci per cento è versata direttamente dagli uffici delle Imposte di consumo ad apposito conto corrente postale intestato alla Direzione generale della finanza locale. Tale fondo sarà ripartito ed erogato con decreti del Ministro per le finanze a favore del personale della predetta Direzione generale, per finalità, analogie a quelle indicate nel decreto legislativo 11 maggio 1947, n. 378".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-26;261#art-7