Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 1 mag 1948
Il primo comma dell'art. 90 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sostituito dall' lettera d) del regio decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 338, è sostituito dal seguente: "Contro l'operato degli agenti delle imposte di consumo e degli appaltatori, si può ricorrere, in sede amministrativa, in prima istanza al sindaco ed in secondo e terzo grado, rispettivamente, al prefetto ed al Ministro per le finanze, nei termini e modi stabiliti nel regolamento".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-26;261#art-5